Con l'entrata in funzione del Decreto Correttivo Bis uscito in GU il 04/09/2023, piano piano la materia di diritto sportivo è andata a chiarirsi anche se in alcuni ambiti la sua applicazione non è stata immediata comportando disagi nel mondo sportivo e fiscale.
Per introdurre i vari argomenti riprendiamo il riferimento normativo di definizione del lavoratore sportivo dell'art. 25 D.lgs. 36/2021:
“E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD.....”
Questo secondo periodo riguarda invece le ulteriori figure sportive indicate dal MANSIONARIO stabilito dalle Federazioni e Discipline associate. “E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge
verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
In sostanza le applicazioni e modifiche stabilite dal Correttivo Bis in merito al DL 36/2021 sono:
Tipologie di contratti nel Lavoro Sportivo
CO.CO.CO. Sportivo
Lavoro Autonomo con P. IVA
CO.CO.CO. Amminstrativo / Gestionale
Lavoratore Subordinato
Prestatore di lavoro Occasionale art 54-bis D.L. 50/2017
lavoro autonomo occasionale articolo 2222 c.c.
Limite delle 24 ore solo per i Co.Co.Co sportivi
Le modifiche stabiliscono un limite di 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) per i CO. CO. CO. sportivi.
Sarà possibile avere anche contratti che superano le 24 ore ma in questo caso si dovrà fare la certificazione del contratto.
Trattamento fiscale e previdenziale dei CO. CO. CO. sportivi
Da 0 fino a 5.000 euro, il reddito è esente da IRPEF e INPS.
Sopra i 5.000 e fino a 15.000 euro il reddito è soggetto solo a contributo INPS.
Oltre i 15.000 euro il reddito è soggetto a contributo INPS e regime IRPEF.
I lavoratori CO.CO.CO sportivi vengono esclusi dal versamento INAIL, a loro si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.
Tutti i compensi erogati a collaboratori sportivi autonomi nell’ambito del lavoro sportivo fino a un massimo di € 85.000 l’anno per percettore, non saranno soggetti all’IRAP ( tassa regionale attività produttive).
Semplificazioni per i datori di lavoro sportivo
Sono applicate semplificazioni che riguardano i lavoratori sportivi con contratto Co.Co.Co.:
Le comunicazioni preventive al centro per l’impiego (obbligatorie per i rapporti di Co.Co.Co. sportivo anche con compensi inferiori a €. 5000 annui) sono effettuate tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche ( RASD) entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. ( es. inizio 1 gennaio, registrazione contratto entro fine febbraio).
L’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro ( LUL) può essere adempiuto tramite il RASD, entro il 30 gennaio di ciascun anno di riferimento.
La comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi per il calcolo dei contributi può essere svolta tramite il RASD.
Nel caso in cui il compenso annuale non superi i € 15.000 non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Attenzione: il limite di € 15.000 va conteggiato per anno solare, e non per stagione sportiva.
NON si applicano queste agevolazioni ai rapporti di lavoro sportivo nei confronti dei rapporti di co.co.co Amministrativo-Gestionale.
Rapporti di lavoro autonomi con P.IVA
In questo caso per l'apertura della posizione INPS sarà onere del lavoratore sportivo con p.iva procedere all’apertura della propria posizione, oltre alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi. Si applicano le stesse formule di esenzione contributiva dei CO.CO.CO. sportivi, sia a livello INPS che IRPEF, e l'INAIL viene coperta attraverso il tesseramento all'ente.
Rapporti di lavoro CO CO CO Amministrativo / Gestionali
In questi contratti si applicano le medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva dei CO.CO.CO. sportivi. Per loro si dovrà procedere all’apertura della posizione assicurativa INAIL (serve un consulente del lavoro che apra la posizione e che calcoli il premio dovuto ogni anno). Dal punto di vista burocratico, i CO CO CO amministrativo/gestionali sono trattati come i CO CO CO ordinari (Inail, Lul, buste paga, sicurezza sul lavoro…)
Sicurezza sul lavoro e controlli sanitari
Viene previsto per i lavoratori sportivi controlli sanitari obbligatori per garantire la loro salute durante le attività sportive.
Nello specifico il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive, sarà di competenza del medico specialista in medicina dello sport, rilasciare l’idoneità.
Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai € 5.000 si applicano le disposizioni agevolate dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, comma 2, che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro.
ATTENZIONE: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo Co.Co.Co Amministrativo/Gestionale, o di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a € 5.000 annui comporta l’applicazione dell’ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.
Sostegno alle ASD e SSD con entrate e ricavi di qualsiasi natura inferiori a € 100.000.
Il sostegno alle ASD e SSD viene riconosciuto tramite il credito di imposta sui contributi INPS versati. Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
Attenzione: la fruizione del contributo obbliga gli enti beneficiari a pubblicare all’interno del RASD attraverso apposita funzione, il contributo ricevuto.
Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, in favore di enti sportivi dilettantistici ASD - SSD, al di fuori dell’orario di lavoro, in qualità di volontari, previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza.
Qualora l’attività prestata preveda l’erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Se entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non dovesse pervenire alcuna risposta, l’autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).
Fino all’ottenimento dell’autorizzazione, o del perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono sottoscrivere contratti e percepire compensi per attività di lavoratore sportivo.
Volontari
Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comunale di residenza del percipiente. Viene confermato, il divieto assoluto di remunerazione, dell’incompatibilità della prestazione del volontario con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo e della necessità della copertura assicurativa RCT. Viene prevista, la possibilità di erogare al volontario un rimborso spese documentato attraverso un'autocertificazione purché non superino l'importo di € 150 mensili. Invece nessun limite è previsto per i rimborsi documentati e dettagliati. Tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente.
Arbitri e Giudici di gara
Per queste categorie di lavoratori le comunicazioni al RASD sono effettuate dall'Ente affiliante, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare.
Inoltre non è necessario stipulare un contratto ma è sufficiente la comunicazione o designazione dell'Ente organizzatore della gara. Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di € 150 mensili.
E’ inoltre necessario che l'Ente affiliante tramite il RASD, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, comunichi i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.
ATTENZIONE: i direttori di gara professionisti non sono soggetti a questo tipo di inquadramento.
Premi
Le modifiche introducono disposizioni relative ai premi per i lavoratori sportivi, stabilendo che essi non siano considerati reddito ai fini fiscali e previdenziali e che saranno assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 20%. Se nel periodo 1 marzo - 31 dicembre 2024, il percipiente non supera il tetto annuale di € 300 di premio, la ritenuta del 20% non è dovuta.
Certificato antipedofilia
Viene richiesto nel caso di lavoro a contatto diretto e continuativo con soggetti minori.
Adeguamento degli statuti
È reso obbligatorio aggiornare gli statuti delle ASD e SSD in modo da soddisfare i nuovi requisiti stabiliti dal DL 36/2021. Il Correttivo Bis stabilisce che se lo statuto non rispetta questi criteri, lASD o SSD non potrà essere iscritta al RASD e quindi verrà cancellata da tale registro. Il limite di tempo per adeguare gli statuti è stato peorogato al 30 giugno 2024.
Locali utilizzati dalle società ed associazioni sportive
Le nuove regole stabiliscono che le sedi delle ASD e SSD, possono collocare le loro sedi operative in tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Procedura di Acquisizione della Personalità Giuridica per ASD
Ecco cosa cambia:
a) Per ottenere la personalità giuridica, è necessario avere un patrimonio minimo di € 10.000. Se questo patrimonio non è presente in denaro, il valore dello stesso deve risultare da una perizia giurata fatta un revisore legale o da una società di revisione.
b) La procedura per il mantenimento dell’integrità patrimoniale è simile a quella prevista per il Terzo Settore.
Se il patrimonio scende di oltre un terzo a causa di perdite, l’organo amministrativo dovrà convocare immediatamente un’assemblea dei soci per decidere come ricostituire il patrimonio minimo. Questo potrebbe avvenire tramite contributi in denaro da parte dei soci.
In caso non venga ripristinata la perdita del patrimonio minimo, l’associazione potrà perdere la Personalità Giuridica e ritornare ad essere un'associazione non riconosciuta, oppure venire sciolta definitivamente.
Abolizione del modello EAS
E’ stato previsto l'abolizione dell'EAS per le ASD e SSD iscritte nel RASD.